Art. 1.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «e agli ufficiali di polizia giudiziaria»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità di cui al comma 2 spetta anche agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza al pubblico ministero in udienza».